APE: chiarimenti su registrazione ed imposta di bollo

Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia chiarisce che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione. Nello specifico, è stato stabilito che:  Non è obbligatorio produrre l’APE in sede di registrazione del contratto di locazione poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso ha effetto sulla validità dell’atto ma non incide sulla registrazione del relativo contratto;  In caso di registrazione del contratto con allegato l’APE, sia che avvenga in forma telematica o cartacea, l’Ufficio dell’Agenzia non applicherà l’imposta di registro sul relativo APE;  Se l’APE viene prodotto volontariamente per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di €. 200,00 € indipendentemente dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;  Non è soggetto ad imposta di bollo l’APE allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione;  Qualora venga allegata al contratto di locazione copia dell’APE, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, è necessario applicare l’imposta di bollo di €. 16,00 per ogni foglio.


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