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NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’OBBLIGO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO .

Facendo specifico riferimento alle previsioni del codice civile , se il condominio è composto da più di  due proprietari o condomini , automaticamente si configura l’esistenza del  Condominio e ciò con il presupposto  che vi sono  parti comuni in comproprietà. Il condominio di fatto esiste quindi  quando  vi sono almeno due proprietari ed almeno due unità immobiliari ben distinte con  parti comuni in comproprietà così come previsto dall’1117 del codice civile  che elenca in maniera esaustiva i beni comuni censibili .
Il codice civile stabilisce poi che se il numero dei condomini è superiore a OTTO (quindi almeno NOVE condomini) , corre l’obbligo di nominare un amministratore di condominio ed ogni partecipante al Condominio  può pretenderne e chiederne  la nomina.
Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista esterno al Condominio, deve possedere i requisiti obbligatori previsti dall’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice Civile , lettere  a),b),c),d),e),f) e g)

Se invece l’amministratore viene scelto tra i partecipanti al condominio , è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle lettere f) e g) dell’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice Civile. Comunque è sempre consigliabile che chi gestisce un Condominio sia sempre aggiornato sull’evolversi della normativa in materia condominiale  frequentando i corsi annuali che le organizzazioni  presenti sul territorio autorizzate  alla formazione ed aggiornamento degli Amministratori Professionali,

 Cofedilizia .

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Qualora si volesse procedere a nominare un amministratore di condominio di seguito riportiamo brevemente l’iter consigliato :

  1. Convocare l’assemblea on all’ordine del giorno la  nomina dell’amministratore che sia interno al condominio o esterno a quest’ultimo deliberandone nel contempo anche il compenso. L’amministratore dovrà poi accettare formalmente la nomina e dettagliare analiticamente tutti i suoi compensi sia per l’ordinaria amministrazione che per la straordinaria . Quanto sopra pena la nullità della nomina.
  2. Nella medesima assemblea , se non esistono tabelle millesimali e regolamento condominiale , è consigliabile conferire all’amministratore appena nominato l’incarico per acquisire più preventivi per procedere con la nomina di un  tecnico a cui dare l’incarico per la stesura  delle tabelle millesimali e del Regolamento del Condominio . Dotarsi di Regolamento di Condominio è obbligatorio quando il Condominio è costituito da più di 10 unità immobiliari . Sarà poi l’assemblea dei condomini  a scegliere il Consulente Tecnico e successivamente ad approvare i documenti forniti.
  3. L’Amministratore eletto dovrà richiedere all’agenzia delle entrate competente per territorio  il rilascio del codice fiscale del condominio necessario per poter gestire in maniera fiscalmente corretta il condominio , ed attivarsi per espletare tutte le altre formalità conseguenti alla sua nomina ed ai suoi doveri e obblighi derivanti  dalle previsioni della normativa vigente di cui agli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile o riferibili alle delibere assembleari. Obbligatorio ed inderogabile sarà per l’amministratore aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio su cui far transitare TUTTE le somme in entrata ed in uscita . I condomini avranno il diritto di controllare che l’amministratore assolva a tutti i sui obblighi ed in particolare curi la tenuta regolare dei Registri della  Contabilità , delle Assemblee  e dell’Anagrafe dei condomini .

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